Alluvione del 2 e 3 dicembre 2020, il Monte Paschi sospende le rate del mutuo - LevanteNews
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Alluvione del 2 e 3 dicembre 2020, il Monte Paschi sospende le rate del mutuo

Tra i comuni toccati dalla grave alluvione anche Casarza Ligure.

Alluvione.

La banca Monte dei Paschi di Siena informa che, con ordinanza del Capo della Protezione civile del 23 Febbraio2021 n.745, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02Marzo 2021, in esecuzione aquanto disposto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 Dicembre 2020,pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07 Gennaio 2021 , è stata prevista, in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi metereologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, della città metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, diBozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato,in provincia di Alessandria, nella regione Piemonte e della provincia di Imperia, deicomuni di Albenga, in provincia di Savona, di Casarza Ligure, in provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in provincia della Spezia, nella regione Liguria, la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui relativi agliedifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione delle attività dinatura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici.I clienti, sia Privati che Aziende, potranno richiedere alle banche la sospensionedell’intera rata o della sola quota capitale fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre il 22 Ottobre 2021. La richiesta di sospensione del pagamento deveessere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessati sonoinvitati a recarsi, entro e non oltre il 30 Aprile 2021 presso la propria filiale al fine disottoscrivere la richiesta.La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e restaferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, conparticolare riferimento alla garanzia ipotecaria. Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alleBanche Dati relativa alle rate sospese. L’importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneriaggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo saràprorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Nel caso disospensione dell’intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessisul capitale residuo al momento della sospensione. La misura del tasso di interesseapplicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale. Gliinteressi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quotedi pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo e per unperiodo di tempo non inferiore ad un anno (a meno che la durata residua delfinanziamento non sia inferiore ad un anno).In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell’ammortamento nonsaranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione.

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